Verbale di riunione della
Commissione costitutiva del Congresso della CGdL, presieduta da Costantino Lazzari,
Milano 26 aprile 1906. Riproduzione.
Trascrizione
del documento
Presenti:
Camici, Corradetti, Lazzari C., Mariani, Rho.
Assenti giustificati:
Quaglino, Sabatini.
Presiede
Lazzari Costantino
Essendo
stati invitati i membri locali della Commissione federale nominata per il
Congresso, sono presenti Suzzani e Premoli ai quali si stabilisce di deliberare
tutto quanto è necessario per la convocazione di detto Congresso. Dopo un breve
scambio di idee e di osservazioni si delibera che il Congresso avrà luogo in
Milano nei giorni 2-3-4 luglio, perché negli ultimi giorni di giugno avranno
luogo in Milano altri convegni relativi alla classe operaia e così le
rappresentanze che eventualmente potranno essere già a Milano potranno prendere
parte al Congresso Generale delle Leghe.
Si apre la
dichiarazione intorno al carattere e ai limiti delle rappresentanze. Corradetti
ammettendo come massima che le rappresentanze al Congresso devono essere
dirette per ogni Lega, dichiara che sarà necessario di concedere anche le
rappresentanze per delegazioni, dando a queste un limite. Lazzari sostiene la
necessità che le rappresentanze siano eventualmente dirette per arti e
mestieri, Rho è favorevole alle rappresentanze proporzionali per centinaia di
iscritti, ma con voto unico per ogni rappresentanza. Suzzani ricorda come si
sia già stabilito un mese fa che il carattere delle rappresentanze deve essere
diretto per ogni lega di mestiere, e nelle votazioni conteranno gli iscritti
delle singole Leghe, ammettendo al Congresso anche i segretari delle Leghe i
quali però avranno solo voto consultivo se non fossero nominati rappresentanti
della Lega alla quale appartengono. Camici ammette la rappresentanza collettiva
di parecchie leghe, ma non ammette la rappresentanza dei segretari. Mariani
ammette anche le delegazioni purché il delegato scelto appartenga al mestiere
che rappresenta; è poi contrario ad ammettere al Congresso le leghe miste.
Corradetti richiama l’attenzione al fatto che esistono leghe [ndr documento incompleto].
Composizione
degli organi direttivi della Confederazione Generale del Lavoro:
Comitato
esecutivo:
R. Rigola -
Segr. gen.[1], F. Quaglino
- Segr., A. Scalzotto - Segr.[2], L.
Chiametti - Segr. amministrativo, G.B. Cerutti.
Consiglio
direttivo:
E. Verzi, C.
Dell’Avalle, R. Rho, A. Galleani[3], A.
Altobelli, A. Vergnanini, F. Quaglino, G.B. Cerutti, A. Scalzotto[4].
N. Baldini,
A. Battelli, A. Belelli (o Bellelli), G. Bertoli, L. Calda, C. Carosini, P.
Chiesa, P. Ciotti, S. Entrata, L. Erasmi, T. Girotti, E. Gondolo, G. Liboi, F.
Maran, P. Marchi, B. Pagliani, A. Peraudo, C. Pinti, E. Reina, Q. Rosso, C.
Rossi, C. Ricciardi, G. Scotti[6], R.
Serrantoni, A. Sorica, C. Vezzani, S. Viglongo.
2. Articolo Il Congresso della Resistenza, con il testo dello Statuto, pubblicato
su La Confederazione del Lavoro, 6 ottobre 1906 (n. di saggio).
Riproduzione.
Statuto
della Confederazione Generale del Lavoro
Costituzione
e scopi
Art. 1. - È costituita in Italia la Confederazione
Generale del Lavoro per ottenere e disciplinare la lotta della classe
lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro.
Art. 2. - La Confederazione è costituita da tutte le
organizzazioni aderenti alle Federazioni nazionali di mestiere ed alle locali
Camere del Lavoro. Potranno far parte della Confederazione anche le
organizzazioni autonome, le quali comprovino all’atto dell’iscrizione che non
esiste la Federazione nazionale di mestiere, né la Camera del Lavoro ove esse
hanno sede, purché si uniformino alle prescrizioni del presente Statuto e a
quanto verrà deliberato dai Congressi e dai referendum.
Azione
Art. 3. - La Confederazione curerà:
a) la direzione generale del movimento proletario,
industriale e contadino, al disopra di qualsiasi distinzione politica,
coordinando l’azione che devono svolgere le Federazioni di mestiere e le Camere
del Lavoro aderenti alla Confederazione, in quanto le funzioni delle due
organizzazioni debbono intendersi circoscritte rispettivamente agli interessi
generali e nazionali per le prime, e a quelli locali dei gruppi di mestiere per
le seconde;
b) la diretta trasmissione ai delegati del
proletariato nei consessi rappresentativi delle riforme sociali e dei
conseguenti provvedimenti finanziari reclamati dai Congressi proletari;
c) di secondare, disciplinare e coordinare ogni
iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre vigorosamente le
agitazioni intese a rafforzare l’azione dei delegati del proletariato nei
pubblici poteri, per strappare allo Stato, alle Province e ai Comuni quelle
leggi e quei provvedimenti richiesti e chiaramente voluti dalla classe
lavoratrice;
d) di integrare il movimento di resistenza con lo
stringere i rapporti e prendere le iniziative d’accordo con le Federazioni
delle Cooperative e delle Mutue, favorendo lo sviluppo autonomo d’aggruppamenti
cooperativi locali e le loro Federazioni nazionali e internazionali;
e) di prendere le necessarie ed opportune intese con i
Partiti che nel campo politico accettarono la difesa degli interessi dei
lavoratori, perché ogni attrito parziale fra capitale e lavoro venga risolto
nel senso più favorevole alla classe lavoratrice ed ogni movimento generale,
determinato dalla acutizzazione della lotta di classe, venga indirizzato a
scopi pratici;
f) di risolvere i conflitti che eventualmente avessero
a sorgere fra vari enti nelle organizzazioni di mestiere, adottando a tal uopo,
a garanzia dei contendenti, norme di procedura fissa vagliate e sanzionate per
referendum fra le Sezioni;
g) di rendere intensa e permanente la propaganda in
mezzo alle classi lavoratrici per sospingerle verso il loro miglioramento
economico, morale e intellettuale;
h) di stabilire e disciplinare i rapporti di
solidarietà fra le varie organizzazioni di mestiere nel campo della resistenza,
sviluppando maggiormente il concetto della solidarietà nazionale e
internazionale nella classe operaia;
i) di compilare le statistiche sulle forze e sulla
attività delle organizzazioni, sugli scioperi, sul numero dei disorganizzati,
rilevando cause e ragioni della disorganizzazione, sulla eventuale
approssimativa percentuale di crumiraggio locale, regionale e nazionale in
occasione di conflitti, ecc., ecc.;
l) di esercitare la necessaria azione di controllo e
di sprone verso l’Ufficio del Lavoro per l’applicazione e l’osservanza
scrupolosa delle leggi sociali;
m) di abilitare in conclusione la massa proletaria
direttamente e per mezzo dei suoi organi rappresentativi a muoversi ai disopra
di ogni Partito o scuola pel conseguimento intero del suo programma di
rivendicazioni.
Direzione e
amministrazione
Art. 4. - La Confederazione Generale del Lavoro è
diretta ed amministrata:
a) da un Comitato confederale composto di 9 membri fra
i quali saranno designati 2 a formare il Segretariato esecutivo;
b) da un Consiglio Confederale composta di 30 membri.
Non potranno far parte della Direzione della Confederazione Generale del Lavoro
che operai organizzati nelle singole Sezioni aderenti alle Camere del Lavoro e
alle Federazioni nazionali di mestiere che aderiscono alla Confederazione del
Lavoro.
Art. 5. - Oltre all’osservanza del presente Statuto,
il Segretariato e il Comitato Direttivo hanno i seguenti doveri:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dei Congressi
per la parte che loro spetta e provvedere a che le organizzazioni aderenti si
attengano ai deliberati stabiliti dai medesimi;
b) curare l’attuazione del programma stabilito
nell’art. 3;
c) tenere al corrente il proletariato per mezzo del
giornale confederale di tutto il movimento operaio;
d) cooperare ed aiutare le Camere del Lavoro e le
Federazioni nazionali di mestiere nel lavoro di propaganda e consolidamento
dell’organizzazione, interessandosi altresì, se richiesto, a quanto fosse
opportuno per la risoluzione dei conflitti operai;
e) amministrare il capitale confederale.
Art. 6. - I membri direttivi della Confederazione Generale
del Lavoro vengono eletti dal Congresso. I componenti del Consiglio direttivo,
che venissero per qualsiasi motivo dichiarati decaduti o si dimettessero,
verranno surrogati con gli appartenenti al Consiglio Confederale a mezzo
referendum.
Art. 7. - Le funzioni e le mansioni del Segretariato,
del Comitato Direttivo e del Consiglio Confederale verranno disciplinate da
apposito regolamento interno concretato e approvato dagli eletti alla direzione
Confederazione.
Della Cassa Centrale
Art. 8. - La Cassa confederale viene alimentata:
a) da un contributo annuo per ogni confederato in
ragione di cent. 5 per gli appartenenti al proletariato della terra e di cent.
10 per ogni confederato appartenente al proletariato dell’industria;
b) dalle sovvenzioni volontarie che le Cooperative
confederate verseranno sui dividendi dei loro soci;
c) dai sussidi straordinari che le Sezioni della
Confederazione, per speciali condizioni finanziarie, potranno versare.
Per le Sezioni ammesse a far parte della Confederazione
in forza del primo capoverso dell’art. 2, la quota confederale è:
a) di centesimi 25 per gli appartenenti al
proletariato agricolo;
b) di centesimi 50 per gli appartenenti al
proletariato industriale.
Il Comitato federale potrà ridurre la quota o
rinunziare ad essa quando per le condizioni speciali di certe categorie di
mestiere lo ritenga conveniente.
Del Giornale
Art. 9. - II giornale ufficiale della Confederazione è
La Confederazione del Lavoro il quale verrà pubblicate settimanalmente.
Art. 10. - È fatto obbligo a tutte le organizzazioni
aderenti alla Confederazione dell’abbonamento annuale al giornale confederale.
Art. 11. - L’ufficio di Segreteria curerà la redazione
del giornale, nominandone, in accordo con il Comitato direttivo, il direttore.
I corrispondenti del giornale confederale saranno di
diritto i segretari delle Camere del Lavoro e delle Federazioni di mestiere e
delle Cooperative aderenti alla Confederazione.
Norme
generali
Art. 12. - Verranno espulse dalla Confederazione
quelle Federazioni, quelle Camere del Lavoro e quelle organizzazioni autonome
che non ottemperassero ai deliberati dei Congressi e a quanto è disposto nel
programma confederale e nel presente Statuto.
Art.13. - Il Congresso confederale sarà convocato quando
sarà ritenuto opportuno dal Comitato di vigilanza; saranno però sempre
interrogate le Sezioni a mezzo referendum per accordarsi sulla località.
Art. 14. - Il Segretariato curerà altresì la
pubblicazione di opuscoli di propaganda e la popolarizzazione per mezzo della
stampa delle leggi sociali esistenti.
[1]
Nominato il 15 gennaio 1907, confermato l’8 aprile successivo.
[2]
Dimissionario il 18 febbraio 1908.
[3]
Dimissionario il 29 ottobre 1906. Sostituito per referendum il 19 novembre
successivo da L. Calda.
[4]
Sostituito da F. Maran.
[5]
Altri tre membri dovranno rappresentare Napoli, la Sicilia e la Puglia.
[6]
Dimissionario il 18 febbraio 1908. Sostituito da P. Ciotti.
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