Abbiamo il dovere di difendere le libertà democratiche e i diritti sindacali che sono legati alla questione del pane e del lavoro; abbiamo il dovere di difendere i diritti democratici dei cittadini e dei lavoratori italiani, anche all’interno delle fabbriche. In realtà oggi i lavoratori cessano di essere cittadini della Repubblica italiana quando entrano nella fabbrica. Anche certi studiosi, prima ancora che noi annunciassimo la nostra iniziativa per la presentazione di uno “Statuto per la difesa dei diritti, della libertà e della dignità del lavoratore nell’azienda”, hanno riconosciuto questa esigenza, che però gli industriali non vogliono riconoscere. Quando al congresso dei chimici io annunciai l’idea di proporre lo “Statuto”, qualche giornale degli industriali scrisse: “Ma Di Vittorio dimentica che le aziende appartengono ai padroni e che coloro che vi entrano debbono ubbidire ai padroni”. È una risposta, questa, che rivela proprio una mentalità feudale, che rivela come i lavoratori siano considerati dai padroni come loro proprietà, come se fossero degli attrezzi qualsiasi. I padroni non considerano il lavoratore un uomo, lo considerano una macchina, un automa. Ma il lavoratore non è un attrezzo qualsiasi, non si affitta, non si vende. Il lavoratore è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa e vuole che questi suoi diritti vengano rispettati da tutti e in primo luogo dal padrone. È per questo che noi pensiamo che i lavoratori debbono condurre una grande lotta per rivendicare il diritto di essere considerati uomini nella fabbrica e perciò sottoponiamo al congresso un progetto di “Statuto” che intendiamo proporre, non come testo definitivo, alle altre organizzazioni sindacali (perché questa esigenza l’ho sentita esprimere recentemente anche da dirigenti di altre organizzazioni sindacali), per poter discutere con esse ed elaborare un testo definitivo da presentare ai padroni e lottare per ottenerne l’accoglimento e il riconoscimento solenne. Tutta l’esperienza storica, non soltanto nostra, dimostra che la democrazia, se c’è nella fabbrica c’è anche nel Paese e che se la democrazia è uccisa nella fabbrica essa non può sopravvivere nel Paese. Noi dobbiamo difendere la democrazia nella fabbrica, il che non vuol dire che vogliamo sottrarre i lavoratori a ogni disciplina di carattere produttivo, professionale. No, il lavoratore deve compiere il proprio dovere nell’azienda, non deve distrarsi dai suoi doveri. Ma, nelle ore libere dal lavoro, ha il diritto, anche all’interno dell’azienda, di conservare le sue idee, di propagandarle, di diffondere la stampa che vuole, di svolgere il lavoro sindacale, in una parola deve essere considerato un uomo libero, non uno schiavo. Noi perciò sottoponiamo all’approvazione del congresso il testo che proporremo alle altre organizzazioni sindacali: 2010
STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI NELLE AZIENDE
1) Il rapporto di lavoro tra padrone e dipendente non può in nessun modo, e per nessun motivo, ridurre o limitare i diritti inviolabili che la Costituzione repubblicana italiana riconosce all’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità (Costituzione art. 2). Perciò anche nel luogo di lavoro i dipendenti conservano totalmente e integralmente, nei confronti del padrone, o di chi per esso, i propri diritti, di cittadini, la loro dignità umana, e la libertà di poter sviluppare, senza ostacoli o limitazioni, la propria personalità morale, intellettuale e politica.
2) Il rapporto di lavoro riconosce al padrone solo il diritto di esigere dal proprio dipendente una determinata prestazione d’opera, per un determinato periodo di tempo, nel rispetto di una data organizzazione e disciplina del lavoro. Nella realizzazione di questo diritto il padrone, o chi per esso, deve rispettare la inviolabilità personale del dipendente (Costituzione art. 13). Perciò, per nessun motivo, il padrone, o chi per esso, può ricorrere, nei confronti del proprio dipendente a insulti, a violenze fisiche o morali, sottoporlo a ispezioni o perquisizioni, per motivi non espressamente autorizzati dai regolamenti di fabbrica, o procedere a controlli e sequestri di cose di qualsiasi natura che gli appartengano.
3) Il rapporto di lavoro non può in nessun modo e per nessun motivo vincolare o limitare i diritti civili del dipendente. Meno che mai può limitare il diritto del lavoratore di discutere con i suoi compagni le questioni relative al proprio lavoro, di collaboratore alla gestione delle aziende, di tutelare i propri interessi di lavoratore e di adempiere ai propri doveri associativi (Costituzione artt. 39-40-46). Perciò anche nell’azienda, e durante il tempo non occupato nella produzione, ogni dipendente deve poter fruire liberamente del diritto di manifestare il proprio pensiero, di leggere e far circolare la stampa permessa dalla legge, di associarsi, di riunirsi e di far opera di proselitismo e di organizzazione.
4) Il rapporto di lavoro non deve essere soggetto a nessuna discriminazione politica, religiosa e razziale. Per le assunzioni, per la determinazione delle qualifiche e delle retribuzioni e per le promozioni devono valere solo le norme stabilite dal contratto sindacale e dalla legge, le attitudini o le capacità individuali, i meriti professionali acquisiti (Costituzione artt. 3-36). Perciò non vi può essere rottura di rapporto di lavoro per ragioni estranee alle esigenze della produzione, né per rappresaglia contro il dipendente a causa della sua appartenenza a determinate organizzazioni o a causa delle sue convinzioni politiche o religiose, né per vendetta contro il lavoratore che intenda far rispettare la propria libertà di cittadino, la propria dignità civile e morale ed il proprio diritto ad esigere che la proprietà assolva ai compiti sociali prescritti dalla Costituzione della Repubblica italiana.
dalla relazione al III Congresso della Cgil, Napoli, 26 novembre - 3 dicembre 1952.
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